Il datore di lavoro può intimare il licenziamento nei confronti del lavoratore ove riesca a dimostrare in base ad una valutazione oggettiva e complessiva che il rendimento di quest’ultimo sia stato insufficiente, avendo riguardo alla sproporzione tra gli obbiettivi prefissati e quanto realizzato, tenendo in considerazione la media attività tra i dipendenti con quell’occupazione.
Tale assunto è stato ribadito dalla Suprema Corte nella recente pronuncia n. 9453 dd. 6 aprile 2023, nella quale, richiamando la propria giurisprudenza, ha osservato che il licenziamento per cosiddetto scarso rendimento costituisce un’ipotesi di recesso del datore di lavoro per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore, che, a sua volta, si pone come specie della risoluzione per inadempimento di cui agli artt. 1453 e segg. c.c., sicché, fermo restando che il mancato raggiungimento di un risultato prefissato non costituisce di per sé inadempimento, ove siano individuabili dei parametri per accertare se la prestazione sia eseguita con diligenza e professionalità medie, proprie delle mansioni affidate al lavoratore, lo scostamento da essi può costituire segno o indice di non esatta esecuzione della prestazione, sulla scorta di una valutazione complessiva dell’attività resa per un apprezzabile periodo di tempo.
Pertanto è stato ritenuto legittimo il licenziamento intimato al lavoratore per scarso rendimento qualora sia provata, sulla scorta della valutazione complessiva dell’attività resa dal lavoratore stesso ed in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro, una evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente – ed a lui imputabile – in conseguenza dell’enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione per il lavoratore e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento, tenuto conto della media attività tra i vari dipendenti ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione (in tal senso Cass. civ., Sez. lav., 4/9/2014, n. 18678).
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