Omessa riconsegna dell’auto in leasing: appropriazione indebita

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 4983 dd. 06.02.2023 è tornata sul tema dell’omessa restituzione del bene in leasing con particolare riferimento alla fattispecie in cui il proprietario non si sia ancora avvalso della clausola risolutiva espressa prevista contrattualmente, ma abbia solo intimato la restituzione.

Tale pronuncia si basa sulla valutazione compiuta da Giudici che hanno ritenuto sussistente il fumus del delitto di appropriazione indebita per omessa restituzione in quanto, a prescindere dall’utilizzo dei rimedi civilistici, l’inadempimento dell’utilizzatore ha costituito un’interversione del possesso oggettiva, assumendo così la condotta rilevanza penale.

La decisione si inserisce, infatti, in una giurisprudenza consolidata la quale ritiene che il reato di appropriazione indebita è integrato dalla mera interversione del possesso, che sussiste anche in caso di mera detenzione qualificata, consistente nell’esercizio sulla cosa di un potere di fatto esercitato al di fuori della sfera di sorveglianza del titolare. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che integri il reato l’appropriazione di un autoveicolo, ricevuto dall’agente in “leasing”, anche dopo la risoluzione del contratto e la richiesta di restituzione del bene (Cass. pen. sez. II, n. 38604 del 18/10/2007).

La Suprema Corte ha peraltro chiarito altresì che il diritto di querela per il reato di appropriazione indebita spetta anche al soggetto, diverso dal proprietario, che, detenendo legittimamente ed autonomamente la cosa, ne abbia fatto consegna a colui che se ne sia appropriato illegittimamente.