I vizi di un bene acquistato devono essere denunciati dal comprato secondo quanto previsto dall’art. 1495 c.c. che prevede “Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha occultato. L’azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell’anno dalla consegna”.
L’adempimento della denuncia è condizione necessaria per l’esercizio dell’azione che si prescrive nel termine di un anno dalla consegna ed è necessario che il compratore possa dimostrare di averla portata a conoscenza del venditore.
In un recente arresto della Suprema Corte n. 12337 del 9 maggio 2023 viene ribadito il principio già sancito in precedenza dalla conforme del 2008 n. 12130 secondo cui “In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, è consolidato il principio secondo cui, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull’acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l’esercizio dell’azione, l’onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c.”.