Il danno differenziale è il danno che il datore di lavoro è tenuto a risarcire al lavoratore ove si verifichi un infortunio sul lavoro o nel caso in cui il lavoratore soffra di una malattia professionale oltre a quanto quest’ultimo percepisce dall’INAIL.
L’assicuratore sociale, infatti, provvede automaticamente all’erogazione della prestazione, ma in taluni casi il lavoratore ha diritto ad un ulteriore ristoro da parte del datore che abbia tenuto una condotta illecita causatrice dell’evento dannoso. In tali fattispecie la rendita INAIL non è integralmente satisfattiva del danno patito dal lavoratore, in quanto risponde alla funzione sociale di fornirgli un sostegno economico adeguato, mentre il ristoro del danno ha quale fine ultimo la tutela del diritto alla salute come previsto anche dalla Costituzione.
Il danno differenziale è composto da più voci, tra le quali il danno biologico, permanente e temporaneo, danno morale con relativa personalizzazione, il danno patrimoniale, ecc.
Fatta questa breve premessa, va precisato che la decurtazione di quanto liquidato INAIL deve avvenire per “poste” identiche.
Ciò significa che non si potrà procedere ad una mera sottrazione generica tra l’ammontare globale di quanto domandato a titolo di risarcimento del danno e quanto liquidato da INAIL. Sarà invece necessario individuare quanto corrisposto da INAIL a titolo di danno biologico permanente e decurtarlo dall’ammontare individuato nella domanda per il solo danno biologico al netto della personalizzazione (che INAIL non corrisponde) e del danno morale.
Identico metodo deve essere utilizzato per quanto attiene al danno patrimoniale, dal quale andrà sottratta solo la quota della rendita capitalizzata destinata all’incapacità lavorativa.
Non può quindi essere ridotta la quota inerente il danno biologico temporaneo, il danno morale e la personalizzazione del danno biologico permanente. (cfr. Cass. Civ. n. 26117/2021)
Di recente, inoltre, la Suprema Corte ha specificato che l’indennizzo INAIL deve essere scomputato dal Giudice d’ufficio, anche ove l’assicuratore sociale non abbia provveduto in concreto alla corresponsione ma lo abbia solo “liquidato a norma” secondo quanto previsto dall’art. 10 del D.P.R. n. 1124/1965, ai commi 6, 7 e 8. (cfr. Cass. Civ. n. 19182/2022).
Lo Studio Legale dell’Avvocato Marco Sartori offre da 40 anni qualificata assistenza con i suoi collaboratori, tutelando il cliente nei contenziosi giudiziali e stragiudiziali; di mediazione e negoziazione assistita e collaborando stabilmente con notai, commercialisti e tecnici di fiducia al fine di offrire un servizio giuridico integrato e completo.
Questo sito, progettato in conformità del Codice Deontologico Forense, non ha finalità pubblicitarie, ma solo informative circa l’attività professionale svolta dallo Studio.
Studio Legale avv. Sartori Marco – via Roma 43 – 38068 Rovereto – P.iva 00833650229
Nessun prodotto nel carrello.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |