Reddito di cittadinanza: aggiornamento della Cassazione sui reati di cui all’art. 7 D.L. 28 gennaio 2019 n. 4

Le Sezioni Unite penali hanno affermato che le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell’autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza integrano il delitto di cui all’art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, solo se funzionali ad ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge.

Secondo un primo orientamento il delitto era integrato dalla falsa o omessa dichiarazione indipendentemente dall’effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio e la punibilità è quindi correlata al dovere di lealtà del cittadino verso le istituzioni dalle quali riceve un beneficio economico, con quindi richiamo esplicito alle Sezioni Unite n. 6591/2008.

Un secondo orientamento della Suprema Corte ritiene invece che integrano il delitto di cui sopra soltanto le false o omesse dichiarazioni strumentali al conseguimento del beneficio cui altrimenti l’agente non avrebbe diritto, sostenendo che l’avverbio “indebitamente” presente nel testo di Legge, sta a indicare che il legislatore ha inteso fare riferimento non tanto a una volontà di accesso al beneficio messa in atto non iure, in assenza degli elementi formali che ne avrebbero consentito l’erogazione, quanto ad una volontà diretta ad un conseguimento di esso contra jus, in assenza cioè degli elementi sostanziali per il suo riconoscimento. Se si ragionasse diversamente si arriverebbe alla sanzionabilità di condotte prive di concreta offensività del bene tutelato.

Le Sezioni Unite hanno aderito al secondo orientamento.