Stalking punibile anche in caso di rimessione della querela

La Corte di Cassazione penale, Sez. V, con la sentenza 14 dicembre 2022, n. 47328 – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui non era applicabile l’art. 612-bis, comma 4, c.p., essendo intervenuta da parte della persona offesa remissione della querela originariamente proposta – ha affermato il principio secondo cui, laddove il fatto qualificato in termini di atti persecutori sia connesso con altro delitto perseguibile d’ufficio, la perseguibilità a querela di parte cede il campo di fronte all’esigenza di assicurare un comune regime all’esercizio dell’azione penale, facendo prevalere l’interesse punitivo dello Stato alla persecuzione del delitto connesso ad altro delitto perseguibile d’ufficio, che viene, in tal modo, sottratta alla sfera di disponibilità delle parti private.

In particolare, la Suprema Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che ha interpretato tale disposizione nel senso che il delitto di atti persecutori è procedibile d’ufficio se ricorre l’ipotesi di connessione prevista nell’ultimo comma dell’art. 612-bis, c.p., la quale si verifica non solo quando vi è connessione in senso processuale (art. 12, c.p.p.), ma anche quando vi è connessione in senso materiale, cioè ogni qualvolta l’indagine sul reato perseguibile di ufficio comporti necessariamente l’accertamento di quello punibile a querela, in quanto siano investigati fatti commessi l’uno in occasione dell’altro, oppure l’uno per occultare l’altro oppure ancora in uno degli altri collegamenti investigativi indicati nell’art. 371, c.p.p., e purché le indagini in ordine al reato perseguibile d’ufficio siano state effettivamente avviate.