Talvolta, quando si acquista un’autovettura usata viene utilizzata una clausola contrattuale del seguente tenore “vista e piaciuta”. Il fine di tale dicitura è quello di ottenere con la sottoscrizione da parte del compratore una dichiarazione con la quale viene accertata la presa visione del veicolo, esonerando il venditore dalla garanzia per i vizi.
Tale assunto non vale per tutti i vizi in generale, ma solamente per quelli riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in malafede: il venditore resta obbligato al risarcimento del danno per quanto attiene a tutti i vizi occulti che emergano a seguito dell’acquisto.
Con la sentenza dd. 24.03.2022 n. 9588 la Cassazione ha stabilito infatti che la garanzia per vizi dettata dagli artt. 1490 e 1494 c.c. e dagli artt. 128, 129, 130 e 134 del Codice del Consumo deve essere applicata anche nelle fattispecie aventi ad oggetto la compravendita di auto usate.
Nel caso di specie il ricorrente lamentava che la Corte territoriale aveva negato la garanzia per vizi palesati da un’autovettura di pregio acquistata con già 17 anni di immatricolazione, ma soli 70.000 chilometri percorsi. Nello specifico era stato pagato un prezzo relativamente basso, pari ad euro 25.000, e il compratore aveva previamente eseguito un controllo tramite meccanico di fiducia, con relativa prova su strada.
La ratio della decisione della Corte d’Appello era fondata sull’assunto che l’anzianità del veicolo era tale da escludere a priori ogni forma di garanzia, a meno di contrario accordo tra le parti e che non potevano quindi essere denunciati vizi dopo sette mesi.
Di diverso avviso si è dimostrata la Corte di Cassazione che ha accolto entrambi i motivi di ricorso con cassazione della sentenza di secondo grado.
Infatti con il primo motivo di ricorso, a mente degli articoli sopra citati, veniva domandata l’applicazione della garanzia per i vizi disciplinata dal codice civile, in quanto il venditore era tenuto a garantire che la cosa venduta fosse immune da vizi che la rendano non idonea all’uso di destinazione e ne diminuiscano apprezzabilmente il valore, esonerandolo solo per quelli riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede.
Con il secondo motivo, pure accolto, il ricorrente invocava altresì la tutela del consumatore in quanto il bene consegnato non era conforme al contratto di vendita, come disciplinato dall’art. 129 del Codice del Consumo.