L’art. 1122 bis c.c. prevede che ogni condomino possa installare pannelli fotovoltaici sulle coperture condominiali, purché l’intervento non sia lesivo degli interessi della collettività condominiale. A ricordarlo è la Cassazione con ordinanza 17 gennaio 2023, n. 1337.
La Corte di Cassazione, con sentenza del 17 gennaio 2023 n. 1337, ha precisato che l’istallazione su una superficie comune di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinato al servizio di una unità immobiliare, ai sensi dell’art. 1122 bis. c.c., che non renda necessaria la modificazione delle parti condominiali, può essere eseguita dal singolo condomino senza alcuna preventiva autorizzazione dell’assemblea: l’eventuale parere contrario del condominio ha unicamente valore di mero riconoscimento dell’esistenza di concrete pretese degli altri condomini rispetto alla utilizzazione del bene comune che voglia farne il singolo partecipante e non è impugnabile per carenza di interesse.
Come hanno notato i giudici supremi l’istallazione su una superficie comune di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinato al servizio di una unità immobiliare, che non renda necessaria la modifica delle parti condominiali, può essere apportata dal singolo condomino, nel proprio interesse ed a proprie spese, senza richiedere alcuna preventiva autorizzazione dell’assemblea (salvo che tale autorizzazione dell’assemblea o dell’amministratore non sia imposta da una clausola di natura contrattuale del regolamento di condominio). Di conseguenza il condomino che intenda procedere all’istallazione su una superficie comune di un impianto fotovoltaico al servizio della sua unità immobiliare, senza modificare le parti condominiali, non ha interesse ad agire per l’impugnazione della deliberazione dell’assemblea che abbia espresso un parere contrario all’intervento, non generando la stessa alcun concreto pregiudizio ai suoi diritti. Del resto, l’art. 1122-bis, comma 4, c.c. puntualizza che, comunque, non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative, nel senso che il singolo può provvedere alla loro realizzazione, a sue spese, senza il nulla osta assembleare, non essendovi nessuna invasione delle parti comuni.
In ogni caso – ad avviso degli stessi giudici supremi – all’eventuale autorizzazione all’installazione di un tale impianto concessa dall’assemblea o al parere contrario espresso dalla stessa, può, attribuirsi soltanto il valore di mero riconoscimento dell’inesistenza, o, viceversa, dell’esistenza, di un interesse e di concrete pretese degli altri condomini rispetto alla utilizzazione del bene comune che voglia farne il singolo partecipante. Infine si deve tenere conto che il singolo condomino che intende installare un impianto fotovoltaico sul tetto o lastrico comune dovrà comunque rispettare il principio stabilito dall’articolo 1102 c.c. per cui non può alterare la destinazione della cosa comune e deve consentire un uso paritetico agli altri condomini del bene comune.
Inoltre l’installazione sul lastrico, da parte del singolo, dell’impianto deve comunque avvenire nel rispetto delle clausole del regolamento che hanno come oggetto le “diverse forme di utilizzo” della copertura (se il lastrico è destinato anche a stenditoio non si può compromettere tale destinazione ma è ammissibile una ragionevole riduzione di tale funzione).
Diverso discorso può essere fatto se le opere inerenti l’impianto fotovoltaico comportino modifiche alle parti comuni.
L’art. 1122-bis c.c., alla luce della legislazione vigente e dei chiarimenti dei giudici, riconosce il diritto individuale del condomino alla ricezione radio-tv con impianti individuali satellitari o via cavo e ne conferma la libera realizzazione – senza previo voto dell’assemblea – precisando l’obbligo di arrecare il minor pregiudizio possibile alle parti comuni e agli immobili di proprietà di altri condomini.
In ogni caso deve essere rispettato il decoro architettonico dell’edificio (ed è fatto salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche).
Tale limite, nonostante il silenzio del legislatore, a differenza di quanto prescritto nel 1 comma dell’art. 1122 bis c.c.).
Del resto, tale conclusione sembra trovare indiretta conferma nel comma 4 dell’art. 1122 bis c.c. in base a cui, appunto, a tutela della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio, l’assemblea condominiale può prescrivere modalità alternative di esecuzione dei lavori o imporre cautele.
In particolare, l’articolo 1122 bis c.c. prevede che qualora l’installazione degli impianti sopra detti richieda necessariamente modificazioni delle parti comuni, “l’interessato ne dà comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi”.
Condizione normativa perché, dunque, possano venire in rilievo attribuzioni dell’assemblea in ordine alla installazione, da parte di un singolo condomino, di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, è che l’intervento renda “necessarie modificazioni delle parti comuni”, nel qual caso, similmente a quanto dispone l’art. 1122, comma 2, c.c., è stabilito che l’interessato ne dia comunicazione all’amministratore, il quale possa così riferirne in assemblea perché siano adottate le eventuali iniziative conservative volte a preservare l’integrità delle cose comuni.
In ogni caso l’assemblea può intervenire ed imporre, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio.
L’assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l’esecuzione alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali. Tale disciplina quindi mira a tutelare l’estetica e l’aspetto architettonico dell’edificio.
Infatti, la preventiva comunicazione all’amministratore con indicazione specifica delle modalità dell’intervento e la successiva possibilità da parte dell’assemblea di intervenire rappresentano una garanzia di fronte a possibili deturpazioni dell’edificio.
Se il singolo condomino non presenta il progetto all’assemblea è legittima la delibera con la quale il condominio nega l’autorizzazione per l’installazione di un impianto fotovoltaico ad uso personale, da collocarsi su una porzione del lastrico o tetto dell’edificio. Resta inteso poi che l’installazione dell’impianto al servizio della singola unità immobiliare debba avvenire nel rispetto della destinazione delle cose comuni, della tutela del diritto d’uso di ciascun condomino, del minor pregiudizio per le parti condominiali o individuali, della salvaguardia della stabilità, della sicurezza e del decoro architettonico dell’edificio.
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