La Corte di Cassazione con la sentenza n. 7223 dd. 13.03.2023 ha affermato che il silenzio del condomino non può essere considerato una manifestazione negoziale in mancanza di un’espressa previsione di Legge che stabilisca determinati effetti.
Per tale motivo le spese condominiali inerenti le parti comuni non possono ritenersi accettate per facta concludentia con conseguente diritto al rimborso a favore del condominio.