Risarcimento del danno differenziale e indennizzo INAIL

Il danno differenziale è il danno che il datore di lavoro è tenuto a risarcire al lavoratore ove si verifichi un infortunio sul lavoro o nel caso in cui il lavoratore soffra di una malattia professionale oltre a quanto quest’ultimo percepisce dall’INAIL.

L’assicuratore sociale, infatti, provvede automaticamente all’erogazione della prestazione, ma in taluni casi il lavoratore ha diritto ad un ulteriore ristoro da parte del datore che abbia tenuto una condotta illecita causatrice dell’evento dannoso. In tali fattispecie la rendita INAIL non è integralmente satisfattiva del danno patito dal lavoratore, in quanto risponde alla funzione sociale di fornirgli un sostegno economico adeguato, mentre il ristoro del danno ha quale fine ultimo la tutela del diritto alla salute come previsto anche dalla Costituzione.

Il danno differenziale è composto da più voci, tra le quali il danno biologico, permanente e temporaneo, danno morale con relativa personalizzazione, il danno patrimoniale, ecc.

Fatta questa breve premessa, va precisato che la decurtazione di quanto liquidato INAIL deve avvenire per “poste” identiche.

Ciò significa che non si potrà procedere ad una mera sottrazione generica tra l’ammontare globale di quanto domandato a titolo di risarcimento del danno e quanto liquidato da INAIL. Sarà invece necessario individuare quanto corrisposto da INAIL a titolo di danno biologico permanente e decurtarlo dall’ammontare individuato nella domanda per il solo danno biologico al netto della personalizzazione (che INAIL non corrisponde) e del danno morale.

Identico metodo deve essere utilizzato per quanto attiene al danno patrimoniale, dal quale andrà sottratta solo la quota della rendita capitalizzata destinata all’incapacità lavorativa.

Non può quindi essere ridotta la quota inerente il danno biologico temporaneo, il danno morale e la personalizzazione del danno biologico permanente. (cfr. Cass. Civ. n. 26117/2021)

Di recente, inoltre, la Suprema Corte ha specificato che l’indennizzo INAIL deve essere scomputato dal Giudice d’ufficio, anche ove l’assicuratore sociale non abbia provveduto in concreto alla corresponsione ma lo abbia solo “liquidato a norma” secondo quanto previsto dall’art. 10 del D.P.R. n. 1124/1965, ai commi 6, 7 e 8. (cfr. Cass. Civ. n. 19182/2022).