Violenza sessuale: non si applica la scriminante “socioculturale”

La Corte di Cassazione ha ribadito con la recente pronuncia dd. 03.04.2023 n. 13786 che, in tema di reati a sfondo sessuale, non può essere applicata la scriminante per mancanza di volontà di porre in essere la violenza contro la moglie a causa del rapporto tra i soggetti coinvolti e dal desiderio di avere un figlio.

La Suprema Corte infatti ha posto in essere un bilanciamento tra il contesto ambientale e il retaggio culturale in cui è cresciuto e porta con sé il soggetto agente e la tutela dei beni giuridici che la norma penale tutela, costituenti peraltro diritti fondamentali dell’uomo.

Storicamente la giurisprudenza non ha mai concesso spazio all’applicazione dell’art. 51 c.p. (Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere) per motivazioni socioculturali diverse rispetto a quelle del nostro paese se queste ledono e comprimono diritti ritenuti fondamentali dal nostro ordinamento: ciò comporta l’inammissibilità della tesi che il reo non sia in grado di comprendere il disvalore della condotta posta in essere.