L’agente può ricevere tutte le denunce di vizi e i reclami inerenti il contratto concluso tramite il suo operato in quanto l’art. 1745 c.c. impone un potere di rappresentanza generale (Cass. civ. n. 36835/2022).
Secondo il dettato del citato articolo infatti al primo comma è previsto che le dichiarazioni che riguardano l’esecuzione del contratto concluso tramite l‘agente ed i reclami relativi alle inadempienze contrattuali sono validamente fatti tramite l’agente, e ciò in quanto la norma pone in parte qua un potere di rappresentanza generale.
Deve, quindi, reputarsi che l’agente sia legittimato a ricevere anche la denuncia, e pur senza la sussistenza di uno specifico potere di rappresentanza.