La riforma della regola di giudizio per l’archiviazione
La legge delega n. 134/2021, all’art. 1, comma 9, ha dettato criteri direttivi volti a riformare alcuni profili della disciplina delle indagini preliminari e dell’udienza preliminare. In particolare, alla lett. a) di tale disposizione, è stata prevista la modifica della regola di giudizio per l’archiviazione della notizia di reato, in precedenza fissata nell’art. 125 disp. att. c.p.p., prevedendo che il pubblico ministero chieda l’archiviazione “quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna”.
La ratio della riforma, pertanto, è quella di rendere più rigoroso il filtro all’esito delle indagini preliminari, per evitare che procedimenti male istruiti o poco istruiti in fase d’indagine possano essere avviati alla fase processuale, con inutile dispendio di tempo ed energie e, naturalmente, con danni per le persone sottoposte ad indagini, che sopportano “la pena del processo”. In questa ottica, il legislatore avrebbe inteso porre rimedio all’elevata percentuale delle assoluzioni in primo grado, ritenuta una spia di inefficienza del sistema.
È stato peraltro osservato che l’effettivo raggiungimento dell’effetto deflattivo perseguito dalla riforma sarebbe incerto perché il carattere prognostico della valutazione richiesta al titolare dell’azione penale promette di tradursi in sede applicativa in qualcosa di non molto diverso da quella che già il pubblico ministero era chiamato a svolgere sulla base del testo dell’abrogato art. 125 disp. att. c.p.p..
L’introduzione di una regola come la “ragionevole previsione di condanna” ai fini dell’esercizio dell’azione penale, inoltre, presuppone una rigorosa attuazione da parte del titolare dell’azione penale del principio di completezza delle indagini, risolvendosi, in caso contrario, in una lesione del principio della obbligatorietà dell’azione penale (Corte cost. n. 88/1991; Corte cost. n. 115/2001).
La riforma della regola di giudizio dell’udienza preliminare
Per completezza va evidenziato che è stata riformata anche la regola di giudizio dell’udienza preliminare, introducendo una regola perfettamente speculare rispetto a quella stabilita per l’archiviazione nei casi di infondatezza della notizia di reato.
L’art. 1, comma 9, lett. m), della legge delega n. 134/2021, infatti, prevedeva la modifica della regola di giudizio dell’udienza preliminare di cui all’art. 425, comma 3, c.p.p. nel senso di stabilire che il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere “quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna”.
La stringente formulazione della direttiva contenuta nella legge delega è stata accolta nell’art. 23, comma 1, lett. l), del D.Lgs. n. 150/2022, che ha riformulato l’art. 425, comma 3, c.p.p., stabilendo che il giudice debba pronunciare sentenza di non luogo a procedere non nei casi in cui “gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio”, ma quando tali elementi “non consentono una ragionevole previsione di condanna”.
Fonte: Quotidiano Giuridico
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