La Cassazione ordinanza 30 settembre 2022, n. 28441, il mediatore, tanto nell’ipotesi tipica in cui abbia agito in modo autonomo, quanto nell’ipotesi in cui si sia attivato su incarico di una delle parti, ha l’obbligo di comportarsi con correttezza e buona fede. Tale obbligo include riferire alle parti le circostanze dell’affare a sua conoscenza, ovvero che avrebbe dovuto conoscere con l’uso della diligenza da lui esigibile.
In applicazione di detto principio, la Suprema Corte ha cassato la sentenza della Corte di Appello che aveva escluso, in difetto di uno specifico incarico, la sussistenza dell’obbligo di effettuare indagini di tipo tecnico-giuridico, quali, ad esempio, la verifica dell’esistenza di iscrizioni pregiudizievoli.