La collazione dei beni immobili (Cass. Civ. n. 19072/2024)

La moglie separata e la figlia di un uomo hanno citato in giudizio un’altra donna, rispettivamente figlia e sorella, davanti al Tribunale, sostenendo che il loro congiunto avesse attribuito a quest’ultima una quota maggiore rispetto alla legittima parte disponibile del patrimonio, lasciando solo la legittima parte alla moglie separata e all’altra figlia.

Hanno inoltre dedotto che il de cuius, ancora in vita, avesse intestato alla convenuta tre immobili, configurandoli come donazioni indirette. Pertanto, hanno richiesto l’accertamento di tali donazioni indirette, la rendicontazione completa da parte della convenuta e la ricostruzione dell’asse ereditario, con conseguente divisione dei beni ereditari e assegnazione delle quote alle attrici.

Il Tribunale ha confermato che le intestazioni indicavano donazioni indirette effettuate dal de cuius a favore della figlia e ne ha ordinato il conferimento in natura o per imputazione, a scelta della convenuta. Inoltre, ha accertato ulteriori donazioni indirette. La sentenza non definitiva è stata impugnata alla Corte d’appello, che, in parziale riforma, ha escluso la soggezione a collazione del 50% di un immobile, non considerato donazione indiretta, ma ha confermato il resto della sentenza di primo grado.

Successivamente, la convenuta ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte territoriale, che è diventata definitiva a seguito del rigetto del ricorso da parte della Corte di cassazione. Esauriti i gradi di impugnazione contro la sentenza non definitiva, le due attrici hanno depositato ricorso ex art. 297 c.p.c. per la prosecuzione del giudizio. Il Tribunale, nella seconda pronuncia, ha disposto la collazione per imputazione dei beni oggetto di donazione a favore della convenuta.

La Cassazione ha rigettato tutti i motivi sollevati, fornendo ulteriori chiarimenti in materia di collazione degli immobili.

Tra gli altri motivi, è stata dedotta la violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli art. 746 c.c. e art. 152 c.p.c., nella parte in cui la pronuncia ha sanzionato la decadenza della convenuta dalla facoltà di opzione di cui all’art. 746 c.c. per mancato esercizio (art. 360 n. 3 c.p.c.). Nel respingere questa doglianza, il collegio ha evidenziato che la legge non prevede alcun termine per l’esercizio della facoltà di opzione, né era stato fissato un termine giudiziale qualificato come decadenziale per tale esercizio.

In questo contesto, è evidente la violazione dell’art. 152 c.p.c. La richiesta della convenuta di far valutare preventivamente il valore degli immobili era coerente con le fasi del processo divisionale, dove le operazioni di collazione seguono quelle di stima degli immobili. Tuttavia, nel caso specifico, la collazione è stata anteposta alla stima.

Il collegio ribadisce che la collazione dei beni immobili può avvenire in natura o per imputazione, a discrezione del coerede donatario. Una volta comunicata agli eredi, tale scelta diventa irrevocabile (art. 1286, II comma, c.c.).

Tuttavia, se il coerede donatario non esercita questa opzione, la collazione deve avvenire per imputazione del valore alla quota spettante (Cass., n. 17409/2023).

Collazione per Imputazione

La collazione per imputazione implica che il coerede che ha ricevuto beni in anticipo tramite donazione debba ricevere una quota ridotta dei beni ereditari, considerando il valore dei beni già ricevuti al momento dell’apertura della successione (Cass. n. 14553/2004).

Richiesta delle Modalità

Il collegio di legittimità osserva che, in assenza di un termine stabilito dall’art. 746 c.c. per effettuare la scelta, non vi è decadenza. La parte ha però l’onere di richiedere le modalità della collazione. Nel caso specifico, la parte non aveva esercitato la facoltà di scelta bensì si era riservata di decidere dopo la stima.

Non avendo esercitato alcuna opzione, il Tribunale ha giustamente optato per la collazione per imputazione del valore alla quota spettante.

In tema di collazione per imputazione, la mancanza nell’asse ereditario di beni della stessa natura di quelli conferiti dagli eredi donatari non esclude il diritto al prelevamento da parte dei non donatari, da effettuarsi per quanto possibile con oggetti similari (Cass., n. 27086/2021).

Nel caso in esame, la Corte di appello non ha negato il diritto di prelevamento dell’unico bene indivisibile relitto, ma, applicando l’art. 720 c.c., ha escluso che potesse essere assegnato alle coeredi non donatarie, in assenza di una richiesta specifica.

La Corte territoriale ha determinato il valore dei beni donati al momento dell’apertura della successione e, con la collazione per imputazione dei tre immobili donati da parte della convenuta, ha accertato il diritto delle coeredi non donatarie al prelevamento delle rispettive quote, disponendone lo stralcio dal ricavato della vendita all’asta dell’unico immobile non divisibile relitto.