Con la recente pronuncia del 21 marzo 2022 la Suprema Corte ha confermato l’orientamento consolidato da precedenti arresti in merito alla disposizione nominativa dei posti auto siti nel cortile condominiale.
Le motivazioni di tale pronuncia sono principalmente due: in primis l’assegnazione esclusiva ad un solo condomino del posto auto violerebbe il disposto dell’art. 1117 c.c. che stabilisce quali siano le parti comuni dell’edificio che stabilisce; in secondo luogo l’utilizzo da parte del condomino di quella porzione di cortile con “animo domini” configurerebbe la fattispecie utile all’acquisto della proprietà per usucapione.
La sentenza in parola specifica che la delibera assembleare che preveda l’assegnazione in uso esclusivo di un posto auto a favore di uno solo dei condomini non è idonea a produrre tale effetto, né a trasformare l’originaria destinazione del bene comune rendendo di fatto inservibili talune parti dell’edificio all’uso, occorrendo a tal fine la volontà contrattuale di tutti i condomini. Il regolamento condominiale ed altresì una delibera ex art. 1136 c.c. possono avere quindi mero carattere organizzativo in merito all’utilizzo delle parti /comuni.