Per soddisfare i requisiti di legge, la dichiarazione formulata dal coniuge nell’atto di acquisto di un bene, al fine di sottrarlo alla comunione legale, deve indicare effettivamente quale sia la natura personale della provenienza del denaro utilizzato. Pertanto, il contratto di acquisto del bene deve contenere il puntuale riferimento al fatto costitutivo del preteso diritto esclusivo sul denaro utilizzato per il pagamento: e cioè un riferimento ad una delle tipologie di beni personali descritte nelle lett. a, b, c, d, e) ed f) testualmente richiamate nella fattispecie di cui all’art. 179, dalla cui vendita (o dal cui scambio) abbia tratto origine la provvista utilizzata per l’acquisto esclusivo. Definire come semplicemente personale il denaro con cui si è adempiuta l’obbligazione del prezzo esprime una qualificazione giuridica e come tale, insuscettibile di confessione, oltre che non vincolante per l’interprete, potendo anche discendere da un errore di diritto del dichiarante.