In presenza di contestazioni sulla funzionalità del sistema di misurazione (contatore) incombe sul somministrante l’onere di dare la prova della funzionalità del contatore. Se il somministrante ha assolto a tale onere probatorio, il consumatore, ove lamenti l’eccessività dei consumi rilevati, è tenuto a provare, per liberarsi dall’obbligo di pagare il corrispettivo richiesto, che il consumo risultante come elevato, sulla base di un contatore funzionante, è dipeso da cause esterne alla sua volontà e non a lui imputabili.
Se però a fronte di una contestazione di malfunzionamento, l’impresa erogatrice non prova che il contatore funziona regolarmente – prova nel caso di specie non fornita, anzi preclusa dallo stesso comportamento della somministrante che con l’irregolare asportazione del misuratore senza contraddittorio ha impedito, alla controparte ma anche a sé stesso, di provare la regolarità o meno dei consumi – cade la presunzione di consumo a carico del somministrato.
Ne consegue che il giudice di merito, dopo aver accertato che il precedente contatore, sulla base della cui ultima lettura era stata emessa la fattura contestata, per eccessività dovuta proprio ad un lamentato malfunzionamento, non avrebbe potuto legittimamente fondare la prova del consumo di energia sulla rilevazione fotografica dell’ultima lettura risultante dal vecchio contatore, effettuata subito prima del definitivo e irregolare asporto del contatore al di fuori del contraddittorio tra le parti, perché, essendo caduta la presunzione di veridicità della lettura stessa, essa non spiegava più valore probatorio in ordine all’entità del consumo. L’idoneità probatoria della prova fotografica è posta nel nulla, nel caso di specie, dal venir meno della possibilità di fornire la prova contraria per fatto imputabile alla parte che se ne vuole avvalere.
Fonte: Quotidiano Giuridico W.K.
Cassazione del 7 luglio 2022, n. 21564.