La disciplina dettata dall’art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma “Cartabia”), che esclude la procedibilità d’ufficio del reato di lesioni personali volontarie, ha visto la propria” vacatio legis” esaurirsi in data 1/11/2022. Antecedentemente a tale data il D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 31 ottobre 2022 ed entrato in vigore nella medesima data), ha introdotto all’art. 6, nel corpo del D.Lgs. n. 150 del 2022, l’art. 99-bis, in forza del quale lo stesso decreto legislativo entrerà in vigore il 30 dicembre 2022.
Ne consegue che, medio tempore, non essendo ancora entrate in vigore le disposizioni del D.Lgs. n. 150 del 2022, la previsione che esclude la procedibilità d’ufficio per tale delitto non può trovare applicazione.
L’intervento della riforma mira ad ampliare il regime di procedibilità a querela del delitto di lesioni personali senza più condizionare tale regime alla durata della malattia non superiore ai venti giorni (c.d. lesioni lievissime). Ne consegue che la procedibilità a querela viene estesa alle c.d. lesioni lievi (malattia compresa tra 21 e 40 giorni), mentre restano procedibili d’ufficio le lesioni gravi (comprensive dell’ipotesi in cui la malattia abbia durata superiore a 40 giorni) e le lesioni gravissime, di cui all’art. 583 c.p..
Cassazione penale, sez. V, sentenza 28 novembre 2022, n. 45104