La Cassazione civile con l’ordinanza n. 31420/2022 si è espressa in tema di trasmissibilità delle sanzioni tributarie agli eredi del de cuius, ribadendo l’orientamento prevalente (vedasi Cass. civ. n. 25644/2018; Cass. civ. n. 15067/2008; Cass. civ. n. 25315/2022) secondo il quale le sanzioni amministrative (di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689) e quelle tributarie (di cui al d.lgs. n. 472 del 1997) hanno un carattere afflittivo ed una destinazione di carattere generale e non settoriale, sicché rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire, nei limiti della ragionevolezza, quando la violazione debba essere colpita da un tipo di sanzione piuttosto che da un altro.
A tale scelta si ricollega il regime applicabile, anche con riferimento alla trasmissibilità agli eredi, prevista solo per le sanzioni civili, quale principio generale in materia di obbligazioni, e non per le altre, per le quali opera il diverso principio dell’intrasmissibilità, quale corollario del carattere personale della responsabilità (Cass. civ. 06/06/2008, n. 15067)» (Cass. civ. n. 25315/2022).