La Suprema Corte ha cassato la sentenza della corte territoriale con ordinanza n. 28136/2022, atteso che l’art. 1480 c.c., come richiamato dall’art. 1484 dello stesso codice, prevede espressamente che la risoluzione possa essere pronunciata non quale automatica conseguenza della evizione, ma soltanto «quando deve ritenersi, secondo le circostanze, che [il compratore] non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui non è divenuto proprietario».
L’art. 1455 c.c. infatti afferma che «il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra»: ciò significa che anche in caso di evizione parziale, in cui comunque il sinallagma ha avuto parziale attuazione, la gravità dell’inadempimento del venditore deve essere adeguatamente commisurata in riferimento non soltanto all’entità economica della porzione di bene non conseguita, ma anche all’intero programma contrattuale e, cioè, all’interesse e alla finalità concretamente perseguiti con il negozio e alla sua funzione economico-sociale.