Risarcimento del danno patrimoniale per incapacità lavorativa – Cass. Civ. n. 7821 dd. 10.03.2022

La Corte di Cassazione conferma l’orientamento prevalente in tema di risarcimento del danno patrimoniale da incapacità lavorativa affermando che questo debba essere integrale.

Chiunque dimostri che, a causa, ad esempio, di infortunio sul lavoro, le lesioni e patologie riportate hanno comportato l’impossibilità a proseguire la propria attività lavorativa (incapacità lavorativa specifica) o a svolgerne qualsiasi altra (incapacità lavorativa generica) in futuro, ha diritto al risarcimento del danno.

Esclusivamente l’incapacità lavorativa specifica configura un danno patrimoniale futuro da lucro cessante e, secondo l’ultimo arresto della Suprema Corte, questo dovrà essere calcolato moltiplicando il reddito per il coefficiente di capitalizzazione per l’invalidità specifica e sottraendo lo scarto tra la vita fisica e quella lavorativa.

Tale assunto comporta di conseguenza la non applicabilità dei coefficienti di cui R.D. N. 1403 DD. 09.10.1922 in quanto, secondo i Giudici, questi sarebbero vetusti e abrogati in virtù della soppressione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.